Ennio A. Rossi
Membro Junior
- Commercialista
La legge n. 220/2012, in vigore dal 18 giugno 2013 prescrive (ex art. 71-bis, comma 1, lett. g) che per svolgere professionalmente l'attività di amministratore di condominio quando lo stesso è composto da più di 8 condòmini, è obbligatorio aver frequentato un corso di formazione iniziale in materia di amministrazione condominiale; il successivo decreto-legge n. 145/2013 ha demandato al Decreto Ministero Giustizia 13.08.2014 n° 140, pubblicato sulla G.U. il 24.09.2014 la determinazione dei requisiti necessari per esercitare l’attività formativa, nonché i criteri, i contenuti e le modalità di svolgimento dei corsi preparatori allo svolgimento della professione .
I corsi NON sono appannaggio solo delle associazioni quali ANACI ANAI ANAMNI (che non hanno alcuna validità giuridica essendo associazioni privatistiche al pari di una bocciofila) o/e simili, ma sono liberamente attivabili da soggetti che abbiano le caratteristiche indicate dal DM succitato i quali potranno sotto propria responsabilità rilasciare un attestato certificante la esecuzione del corso, attestato che consentirà di esercitare da subito la professione.
Alla luce delle emergenti speculazioni occorre prestare delle precauzioni:
I corsi NON sono appannaggio solo delle associazioni quali ANACI ANAI ANAMNI (che non hanno alcuna validità giuridica essendo associazioni privatistiche al pari di una bocciofila) o/e simili, ma sono liberamente attivabili da soggetti che abbiano le caratteristiche indicate dal DM succitato i quali potranno sotto propria responsabilità rilasciare un attestato certificante la esecuzione del corso, attestato che consentirà di esercitare da subito la professione.
Alla luce delle emergenti speculazioni occorre prestare delle precauzioni:
- Verificare in anteprima la serietà dei soggetti preposti: in primis del "responsabile scientifico" e dei "formatori" ai quali il DM demanda il compito rispettivamente di organizzare e svolgere il programma formativo prestabilito nelle materie dal Ministero della Giustizia, nell’arco di (minimo) 72 ore di cui almeno 1/3 per esercitazioni pratiche.
- Assicurarsi che i corsi vengano tenuti in locali idonei, salubri, silenziosi, forniti di segreteria, sale reception, sale dedicate con banco e computer a disposizione di ogni allievo, la dotazione di un proiettore e schermo grande evidenziante le slide.
- Particolare attenzione dovrà essere prestata al numero dei corsisti che non dovrebbero essere in un numero superiore a 15. Solo in tal modo il formatore potrà dedicare attenzione al singolo (evitare organismi che organizzano corsi a 250 euro con la presenza di 70-80 corsisti).
- Serietà vuole che gli organizzatori adottino un apposito registro siglato in ogni pagina dal responsabile scientifico su cui annotare di volta in volta le materie trattate e le presenze; sullo stesso registro ogni formatore ed ogni allievo apporranno la propria firma a certificazione del servizio rispettivamente svolto e fruito. In tal modo si potrà rendere conto al Ministero della serietà della formazione vanificando ogni rischio di invalidazione.
- Opportuno verificare che la parte pratica sia concentrata su esercitazioni effettive eseguite con programmi che vanno per la maggiore e che prevedano delle simulazioni di progressiva difficoltà dalla tenuta di un condominio semplice ad uno più complesso. Solo così tali esercitazioni abbinate alla parte teorica porranno l’aspirante amministratore di condominio in condizione di iniziare subito la propria attività professionale.