leggendo l'art. 1135 mi era sembrato che fosse sufficiente quanto previsto dal secondo comma dell'art. 1136.
Io sono abituato a leggere solo quanto c'è effettivamente scritto (sia uno Legge o un qualsivoglia documento)...taluni partono per ipotesi e supposizioni anche quando non ve ne sono le premesse.
Esiste infatti chi "suppone" che sulla base di quel specifico comma dell' Art. 1135 la maggioranza "standard" possa stabilire sulla destinazione.
In realtà il 1135 altro non è che una elencazione di alcune prerogative dell'assemblea...ma se rileggi:
Oltre quanto è stabilito dagli articoli precedenti, l' assemblea dei condòmini provvede: 1) alla conferma dell'...
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non vi è alcuna menzione delle maggioranze necessarie.
A scanso di equivoci voglio precisare che un "residuo attivo" non significa che automaticamente sia costituito da valori che rispettano la composizione millesimale di competenza.
Potrebbe accadere che alcuni condòmini siano a credito ed altri a debito (ovviamente la somma algebrica deve essere un valore numerico di Cassa positivo...altrimenti non vi sarebbe "residuo" ma
disavanzo)
In tal caso non può essere di certo una maggioranza "generica" ad imporre un "sacrifico" ad alcuni a vantaggio di altri.