Susy
Membro Junior
- Amministratore di Condominio
Mettiamo il caso che di fronte all'inerzia dell'amministratore e del condominio, un condòmino si trovasse a voler o dover effettuare lavori straordinari su una parte comune dell'edificio.
Il caso potrebbe essere per esempio un problema su una parte comune (per esempio un muro di contenimento) che provoca danni a un appartamento. Il proprietario di quest'ultimo potrebbe essere costretto data l'inerzia o la lentezza dell'assemblea e la poca professionalità dell'amministratore di condominio, a provvedere ai lavori chiedendo successivamente il rimborso o il pagamento delle opere al condominio.
Quando il singolo condominio che abbia eseguito delle opere sulle parti comuni senza il consenso dell'assemblea e dell'amministratore del condominio, ha effettivamente diritto al rimborso delle spese sostenute?
La risposta è semplice: Quando le opere eseguite hanno carattere di urgenza.
Quindi il condòmino può effettivamente intervenire sulle parti comuni, ma rischia di non vedersi rimborsate le spese se non viene riconosciuto il carattere di urgenza delle stesse.
E quando si possono considerare urgenti i lavori eseguiti?
Anche qui la risposta è piuttosto logica...
In generale nell'esempio che abbiamo fatto, essendoci una situazione di pericolo si può parlare di opere urgenti, ovvero opere che tendono ad evitare che la cosa comune arrechi danni a se stessi o a terzi o alla stabilità dell'edificio con ovviamente l'apparenza che il danno sia imminente.
Altro caso di urgenza può essere quello ove vi sia un verbale di diffida ad esempio della polizia municipale in seguito a condizioni di pericolo per l'incolumità pubblica o privata.
In definitiva, occorre prestare molta attenzione prima di prendersi la briga di anticipare somme per interventi sulle parti o sugli impianti comuni, ma certamente non bisogna esitare se vi è imminente pericolo!
E' altrettanto evidente come dovremmo essere sempre noi amministratori dei condomii a gestire le urgenze, fatto che a volte i colleghi più inesperti, o non professionali dimenticano o fanno finta di non considerare con il giusto senso di responsabilità che il ruolo gli conferisce.
Il caso potrebbe essere per esempio un problema su una parte comune (per esempio un muro di contenimento) che provoca danni a un appartamento. Il proprietario di quest'ultimo potrebbe essere costretto data l'inerzia o la lentezza dell'assemblea e la poca professionalità dell'amministratore di condominio, a provvedere ai lavori chiedendo successivamente il rimborso o il pagamento delle opere al condominio.
Quando il singolo condominio che abbia eseguito delle opere sulle parti comuni senza il consenso dell'assemblea e dell'amministratore del condominio, ha effettivamente diritto al rimborso delle spese sostenute?
La risposta è semplice: Quando le opere eseguite hanno carattere di urgenza.
Quindi il condòmino può effettivamente intervenire sulle parti comuni, ma rischia di non vedersi rimborsate le spese se non viene riconosciuto il carattere di urgenza delle stesse.
E quando si possono considerare urgenti i lavori eseguiti?
Anche qui la risposta è piuttosto logica...
urgenti, in base a quanto disposto dall'art. 1134 c.c., quei lavori che valgono a rimuovere un pericolo effettivo, anche se non imminente, alla stabilità dell'edificio, ovvero ad assicurarne la funzionalità
In generale nell'esempio che abbiamo fatto, essendoci una situazione di pericolo si può parlare di opere urgenti, ovvero opere che tendono ad evitare che la cosa comune arrechi danni a se stessi o a terzi o alla stabilità dell'edificio con ovviamente l'apparenza che il danno sia imminente.
Altro caso di urgenza può essere quello ove vi sia un verbale di diffida ad esempio della polizia municipale in seguito a condizioni di pericolo per l'incolumità pubblica o privata.
In definitiva, occorre prestare molta attenzione prima di prendersi la briga di anticipare somme per interventi sulle parti o sugli impianti comuni, ma certamente non bisogna esitare se vi è imminente pericolo!
E' altrettanto evidente come dovremmo essere sempre noi amministratori dei condomii a gestire le urgenze, fatto che a volte i colleghi più inesperti, o non professionali dimenticano o fanno finta di non considerare con il giusto senso di responsabilità che il ruolo gli conferisce.