• CondominioPro.it è il primo forum italiano esclusivamente dedicato agli Amministratori di Condominio alle Imprese e ai Condòmini.

    Su CondominioPro puoi approfondire nuove leggi, leggere opinioni, recensioni e consigli, scoprire nuovi strumenti, confrontarti aprendo discussioni e trovare modulistica per il Condominio.

    Registrarsi è gratis ed elimina la pubblicità

Grey owl

Membro Junior
Condòmino proprietario
Scusa l'intromissione ma come pensi di fare l'immediata verifica se non produci la situazione contabile composta da conto economico e situazione patrimoniale?
Il conto economico riassume gli introiti, le spese e l'avanzo di cassa.
La situazione patrimoniale evidenzia quanto hai in cassa, i crediti, i debiti e l'eventuale fondo di riserva.
Sono stato bannato in un forum per aver affermato che il 90% degli amministratori di condominio non produce la situazione contabile perché non sa da dove iniziare.



Tribunale di Roma: frontalini sono condominiali​

[Torna su]
Con la sentenza n. 915 del 2021, il Tribunale di Roma conferma che i balconi sono una estensione della proprietà individuale, ma contestualmente precisa che si pongono come elementi decorativi esterni che si inseriscono nella facciata. Pertanto, le spese per gli elementi decorativi dei balconi, quando si identificano con la struttura della facciata, vanno ripartite a carico della collettività condominiale, suddivise tra tutti i còndomini in maniera proporzionale alle singole quote di proprietà. Questo ragionamento viene fatto anche per i c.d. frontalini e di conseguenza le spese devono essere ripartite tra tutti i còndomini, poichè i frontalini vengono considerati elemento imprescindibile della facciata costituendo l'estetica dello stabile allo stesso modo del muro perimetrale dell'edificio con cui si integrano in un rapporto armonico. Lo stesso Tribunale di Roma in precedenti sentenze, ha affermato non essere necessario, affinchè i frontalini siano considerati parti comuni, che essi rivestano un particolare pregio architettonico, essendo sufficiente che contribuiscano a segnare le linee ornamentali del fabbricato.

Avv. Gianpaolo Aprea

Home - Avvocato Gianpaolo Aprea

modo del muro perimetrale dell'edificio con cui si integrano in un rapporto armonico. Lo stesso Tribunale di Roma in precedenti sentenze, ha affermato non essere necessario, affinchè i frontalini siano considerati parti comuni, che essi rivestano un particolare pregio architettonico, essendo sufficiente che contribuiscano a segnare le linee ornamentali del fabbricato.

Avv. Gianpaolo Aprea

 

Dimaraz

Moderatore
Membro dello Staff
Altro Professionista
In rete cerca " principi contabili cassa e competenza".

Perché dovrei cercare cose che ho letto da tempo immemore?
Qui non esiste '"l'inversione dell'onere della prova".

Non esiste alcuna sentenza che prevarichi sul sistema con cui tenere l'amministrazione condominiale da parte di un professionista.

Faccio presente (a chi è digiuno di studi amministrativi e ancor più di preparazione giuridica) che :
1-le sentenze non sono Leggi... al più solo alla Corte di Cassazione a Sezioni Unite è riconosciuta una funzione "nomofilattica"
2-le sentenze sono espresse sulla base delle Leggi in vigore al momento del "fatto" e le Leggi non sono retroattive.
3-le norme Condominiali sono state "aggiornate" nel 2012 ed entrate in vigore nel 2013 (alcune modifiche introdotte successivamente).
4-una sentenza di Cassazione implica un iter Giudiziario mediamente di 5 anni.
 

Slowhand

Membro Ordinario
Altro Lavoratore
Vi informo che è obbligo di un amministratore professionista(laureato o meno)aggiornarsi annualmente con corsi di formazione(durata minima 15 ore).
L'aggiornamento professionale è obbligatorio, pena l'impossibilità di fare l'amministratore.
Durante questi corsi, fior di giuristi, giudici, avvocati, ed il responsabile scientifico degli stessi, hanno sostenuto(ma che cosa bislacca...)che il bilancio condominiale si compone di:
un documento detto “situazione di cassa” o “flussi di cassa” o espressioni simili, dello stato patrimoniale, del consuntivo e della nota esplicativa. La situazione di cassa ricostruisce tutta la movimentazione effettiva della “cassa” condominiale.

Peraltro tutti hanno letto l'art.1130 bis(in particolare il primo comma)che dice:
Il rendiconto condominiale contiene le voci di entrata e di uscita ed ogni altro dato inerente alla situazione patrimoniale del condominio, ai fondi disponibili ed alle eventuali riserve che devono essere espressi in modo da consentire l'immediata verifica. Si compone di un registro di contabilità, di un riepilogo finanziario, nonché di una nota sintetica esplicativa della gestione con l'indicazione anche dei rapporti in corso e delle questioni pendenti.

Concludo dicendo che la formazione si chiude con una prova scritta, che verrà inviata poi al ministero a cura dell'organizzatore scientifico.
Ebbene, potevate pure NON CHIAMARLO STATO PATRIMONIALE, magari lo chiamiamo situazione patrimoniale(ma il senso è quello)ma il senso è quello che prescrive la norma.

Purtroppo, ciò che leggo sul bannare chi scrive, solo perché non si condivide, o, peggio, si è in malafede, è cosa nota.

Credo a questo punto che la mia idea di capire l'onestà di un'amministratore(ma anche la sua capacità, perché o ci è o ci fa)sia stata concretizzata:
se presenta lo stato patrimoniale, POTETE TENERLO;
se non lo fa, CONVIENE CAMBIARLO.
Con buona pace di tutti.
 

Slowhand

Membro Ordinario
Altro Lavoratore
Vi faccio infine notare che, a fine anno(31/12)sii possono verificare 2 sole situazioni.

Dare meno avere= +Dare meno avere= -
 

Slowhand

Membro Ordinario
Altro Lavoratore
Esercitatevi a capire che può significare la cosa...per chi ne ha voglia.
Aggiungo solo che il bilancio fatto bene DEVE AVERE DARE MENO AVERE =ZERO.
Ma la partita doppia non è obbligatoria...
 

Grey owl

Membro Junior
Condòmino proprietario
Perché dovrei cercare cose che ho letto da tempo immemore?
Qui non esiste '"l'inversione dell'onere della prova".

Non esiste alcuna sentenza che prevarichi sul sistema con cui tenere l'amministrazione condominiale da parte di un professionista.

Faccio presente (a chi è digiuno di studi amministrativi e ancor più di preparazione giuridica) che :
1-le sentenze non sono Leggi... al più solo alla Corte di Cassazione a Sezioni Unite è riconosciuta una funzione "nomofilattica"
2-le sentenze sono espresse sulla base delle Leggi in vigore al momento del "fatto" e le Leggi non sono retroattive.
3-le norme Condominiali sono state "aggiornate" nel 2012 ed entrate in vigore nel 2013 (alcune modifiche introdotte successivamente).
4-una sentenza di Cassazione implica un iter Giudiziario mediamente di 5 anni.
Non è chiaro cosa vuoi dimostrare con questo elenco.
 

Grey owl

Membro Junior
Condòmino proprietario
Non è chiaro cosa vuoi dimostrare con questo elenco.

2. Criterio di cassa o di competenza?​

L’attuale disciplina normativa non specifica se il rendiconto condominiale deve essere redatto secondo il criterio di cassa o quello di competenza. La L. 220/2012 pur introducendo numerose novità non ha dato soluzione al problema. La giurisprudenza più recente, sia di merito che di legittimità, sembra decisamente orientata a favore del principio di cassa. La Suprema Corte ha affermato che l’inserimento della spesa va annotato in base alla data dell’effettivo pagamento, così come l’inserimento dell’entrata va annotato in base alla data dell’effettivo incasso; ne consegue che il conto consuntivo della gestione condominiale non deve essere strutturato in base al principio della competenza, bensì a quello di cassa . Secondo gli Ermellini è Il criterio di cassa, in base al quale vengono indicate le spese e le entrate effettive per il periodo di competenza, che consente di conoscere esattamente la reale consistenza del fondo comune. Tra le decisioni di merito che hanno condiviso tale orientamento, la più recente pare essere quella del Tribunale di Roma n. 5969 del 9 aprile 2020 . In senso parzialmente difforme si è espresso il Tribunale di Udine secondo cui il registro di contabilità condominiale deve essere redatto secondo il criterio di cassa mentre lo stato patrimoniale, affinché possa fedelmente riportare il reale stato delle consistenze finanziarie deve essere redatto secondo il criterio di competenza .
 

Slowhand

Membro Ordinario
Altro Lavoratore

2. Criterio di cassa o di competenza?​

L’attuale disciplina normativa non specifica se il rendiconto condominiale deve essere redatto secondo il criterio di cassa o quello di competenza. La L. 220/2012 pur introducendo numerose novità non ha dato soluzione al problema. La giurisprudenza più recente, sia di merito che di legittimità, sembra decisamente orientata a favore del principio di cassa. La Suprema Corte ha affermato che l’inserimento della spesa va annotato in base alla data dell’effettivo pagamento, così come l’inserimento dell’entrata va annotato in base alla data dell’effettivo incasso; ne consegue che il conto consuntivo della gestione condominiale non deve essere strutturato in base al principio della competenza, bensì a quello di cassa . Secondo gli Ermellini è Il criterio di cassa, in base al quale vengono indicate le spese e le entrate effettive per il periodo di competenza, che consente di conoscere esattamente la reale consistenza del fondo comune. Tra le decisioni di merito che hanno condiviso tale orientamento, la più recente pare essere quella del Tribunale di Roma n. 5969 del 9 aprile 2020 . In senso parzialmente difforme si è espresso il Tribunale di Udine secondo cui il registro di contabilità condominiale deve essere redatto secondo il criterio di cassa mentre lo stato patrimoniale, affinché possa fedelmente riportare il reale stato delle consistenze finanziarie deve essere redatto secondo il criterio di competenza .
Assolutamente perfetto!
Ora questa cosa dovrebbero capirla i condòmini, invece di lamentarsi e fare di tutta l'erba un fascio.
Se spendo 1000, ma ho un debito verso un fornitore di 500, il bilancio consuntivo sarà di 1500. Magari ho 300 in fondo cassa.
Ciò significa che ho da riscuotere 200 per pareggiare i conti(sbilancio). Naturalmente questo è un caso semplice, ma rende l'idea.
Se si ptresenta lo stato patrimoniale(in partita doppia magari, che poi tanto complicata non è)e c'è il registro di contabilità(che poi dovrebbe coincidere con l'estratto conto, ma tant'è)tutto diventa intellegibile.
Non siete di questo parere? Se c'è un modo migliore, attendo di conoscerlo.
 

Grey owl

Membro Junior
Condòmino proprietario
Perché dovrei cercare cose che ho letto da tempo immemore?
Qui non esiste '"l'inversione dell'onere della prova".

Non esiste alcuna sentenza che prevarichi sul sistema con cui tenere l'amministrazione condominiale da parte di un professionista.

Faccio presente (a chi è digiuno di studi amministrativi e ancor più di preparazione giuridica) che :
1-le sentenze non sono Leggi... al più solo alla Corte di Cassazione a Sezioni Unite è riconosciuta una funzione "nomofilattica"
2-le sentenze sono espresse sulla base delle Leggi in vigore al momento del "fatto" e le Leggi non sono retroattive.
3-le norme Condominiali sono state "aggiornate" nel 2012 ed entrate in vigore nel 2013 (alcune modifiche introdotte successivamente).
4-una sentenza di Cassazione implica un iter Giudiziario mediamente di 5 anni.
Non è chiaro cosa vuoi dimostrare con questo elenco.
 

Dimaraz

Moderatore
Membro dello Staff
Altro Professionista
Citando la sentenza del giudice di Udine ti sei dato la zappa sui piedl
in quanto conferma la gestione per cassa il conto economico.

Gufo Grigio...hai tutta la mia solidarietà per i tuoi patemi... così come tutta la mia comprensione per chi parla a vanvera su argomenti in cui non ha preparazione.
Augh.
 

Grey owl

Membro Junior
Condòmino proprietario
Perché dovrei cercare cose che ho letto da tempo immemore?
Qui non esiste '"l'inversione dell'onere della prova".

Non esiste alcuna sentenza che prevarichi sul sistema con cui tenere l'amministrazione condominiale da parte di un professionista.

Faccio presente (a chi è digiuno di studi amministrativi e ancor più di preparazione giuridica) che :
1-le sentenze non sono Leggi... al più solo alla Corte di Cassazione a Sezioni Unite è riconosciuta una funzione "nomofilattica"
2-le sentenze sono espresse sulla base delle Leggi in vigore al momento del "fatto" e le Leggi non sono retroattive.
3-le norme Condominiali sono state "aggiornate" nel 2012 ed entrate in vigore nel 2013 (alcune modifiche introdotte successivamente).
4-una sentenza di Cassazione implica un iter Giudiziario mediamente di 5 anni.
Non è chiaro cosa vuoi dimostrare con questo elenco.
Gufo Grigio...hai tutta la mia solidarietà per i tuoi patemi...e pure la comprensione per chi parla a vanvera su argomenti in cui non ha preparazione.
Augh.
Se fai autogol con chi te la vuoi prendere se non con te stesso?
Un mio professore soleva ricordare spesso che si può imparare anche dagli asini....
 

Grey owl

Membro Junior
Condòmino proprietario
Ma secondo te io me la prendo?

Quanti all'autigol evidente che stai confondendo le "maglie".

Mai perso una causa...fatti qualche domanda.
I fatti dimostrano il contrario...
A Udine, contrariamente a quanto affermi, la Giurisprudenza è per il principio per cassa relativo al conto economico e per competenza la situazione patrimoniale.
Un saluto.
 

Per rispondere Entra o Registrati è Gratis…

Perchè dovresti Registrarti?

  • Partecipare e Creare Discussioni
  • Trovare Consigli e Suggerimenti
  • Condividere i tuoi Interessi
  • Informarti sulle Novità

Discussioni Simili...

Ultimi Messaggi sui Profili

Buonasera sono la Dott.ssa Angela Rita Di Candia di Manfredonia, due anni fà ho frequentato il corso abilitante per diventare amministratore di condominio, sono iscritta all'associazione ANACI e sono alla ricerca di condòmini da amministrare su Manfredonia.
Ho un'esperienza lavorativa di tre anni. Spero di avere presto riscontro.
Buona serata
Dimaraz ha scritto sul profilo di ciccio.
Le domande devi porle aprendo discussioni e non scrivendole sul tuo profilo.
Alto